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Indennità di Accompagnamento

Non di rado accade che invalidi civili, con gravi patologie, si vedano negare un loro  diritto, ossia l'indennità di accompagnamento. Spesso non riescono a spiegarsi il motivo reale di tale diniego e vivono la cosa come una forte discriminazione. Proprio  in questo  momento  il supporto e l’aiuto di un professionista legale, competente e disponibile può essere la soluzione migliore.

Ma cos’é  L'INDENNITA'  di  accompagnamento?

Legge 18 del 1980

La legge 11 febbraio 1980, n.18 ha istituito l’indennità di accompagnamento; essa è  una provvidenza in favore  degli  invalidi  civili totalmente  inabili,  a causa di minorazioni  fisiche  o  psichiche che viene erogata indipendentemente  dall'età   e dal reddito. Occorre  essere cittadino  italiano o UE, residente  in Italia o essere cittadino  extracomunitario  in possesso del  permesso  di soggiorno CE per soggiornanti di lungo  periodo. È  necessario  avere  il riconoscimento di una  invalidità totale, non  essere  in grado  di deambulare autonomamente o  senza  l'aiuto  di un accompagnatore o di svolgere autonomamente gli atti  quotidiani della  vita, non essere ricoverato in  istituto  con  pagamento  della retta  a carico dello Stato o Ente pubblico. L'indennità di accompagnamento è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra. Non  è incompatibile con lo svolgimento  di attività  lavorativa dipendente o autonoma. Essa viene  erogata al solo  titolo della minorazione e, pertanto, è indipendente dal reddito posseduto dall'invalido e dalla  sua età. Ed ancora, non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale. Al fine di poter conservare il diritto alla prestazione in oggetto, i titolari d'indennità di accompagnamento, devono  inviare all'INPS, entro  il 31 marzo di  ogni  anno,  una dichiarazione relativa alla  sussistenza dei requisiti  richiesti.

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