top of page

Lo Studio Gallucci presta attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di previdenza sociale e infortunistica sul lavoro.

operaio edile

Infortuni sul Lavoro 

Gli Infortuni sul lavoro  sono una delle cause di maggiore criticità nella gestione del rapporto tra azienda e lavoratore oltre che nei rapporti con l'Inail.

Non sempre gestire eventi lesivi dovuti ad infortunio sul lavoro può essere semplice e di immediata soluzione.

Diverse sono le fattispecie concrete che possono determinarsi e non sempre vi è una gestione immediata delle vicende che possono svilupparsi.

Infortunio sul lavoro

Definizione

T. U. 1124/65

Per infortunio sul lavoro si intende un evento traumatico che provoca una lesione per la cui guarigione siano necessari almeno tre giorni di astensione dal lavoro.

 

 

fonte: Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali

"Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa. Gli elementi integranti l'infortunio sul lavoro sono:

  • la lesione

  • la causa violenta

  • l'occasione di lavoro

Il concetto di "occasione di lavoro" richiede che vi sia un nesso causale tra il lavoro e il verificarsi dei rischio cui può conseguire l'infortunio. Il rischio considerato è quello specifico, determinato dalla ragione stessa del lavoro.

Recentemente l'art. 32, comma 6 del D.lgs. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, nell'ottica della semplificazione degli adempimenti formali in materia di lavoro e della riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, ha previsto l'abrogazione dell'art. 54 - a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 8, comma 4 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - e la modificazione dell'art. 56 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124.

A seguito dell'approvazione di tale decreto, il datore di lavoro, comunque tenuto, ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico, a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni e le malattie professionali, non avrà più alcun obbligo di comunicare l'accadimento di tali eventi all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Le modifiche apportate dall'art. 32 del D.lgs. 69/2013, comportano, peraltro, che a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'INAIL trasmetta telematicamente - mediante il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) - ai soggetti di cui all'art. 56, comma 1, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni. L'inchiesta di cui è investita la Direzione Territoriale del Lavoro, ai sensi del comma 2 del citato art. 56, viene aperta solo ad iniziativa del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL.

Le modalità di comunicazione previste dalle enunciate disposizioni, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 8, comma 4 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

È infortunio sul lavoro anche il così detto "infortunio in itinere", cioè quello occorso al lavoratore nel tragitto compiuto per recarsi o tornare dal luogo di lavoro a casa. Sono considerati infortuni sul lavoro anche quelli dovuti a colpa del lavoratore stesso."

bottom of page